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Manuale sulle successioni

Tempo di lettura: 5 minuti

Cos’è la successione?
La successione a causa di morte (nota anche come successione mortis causa) è l’istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare, il de cuius, a seguito della morte di quest’ultimo.

La successione riguarda il patrimonio del defunto o singoli diritti che lo compongono, tra i quali rientrano anche i diritti reali, in primo luogo la proprietà dei beni, che solitamente hanno un rilievo preponderante.

Chi sono gli eredi e i legatari?
I soggetti che subentrano in tutto o in parte nel patrimonio del de cuius, prendono il nome di eredi. I soggetti che subentrano invece nella titolarità di singoli diritti prendono il nome di legatari. Il patrimonio o la quota di patrimonio che viene attribuita all’erede prende il nome di eredità, mentre in riferimento al patrimonio del de cuius nel suo complesso si parla di asse ereditario.
Il de cuius dovrà obbligatoriamente essere una persona fisica, gli eredi ed i legatari potranno invece essere anche persone giuridiche.
La successione ereditaria avviene a titolo universale: l’erede subentra quindi per intero o in ragione di una quota, in tutti i rapporti giuridici del de cuius, siano essi attivi o passivi. L’erede si assumerà quindi sia i diritti che gli obblighi.
Nel caso del legatario invece la successione avviene a titolo particolare, ed esso assumerà esclusivamente diritti patrimoniali specifici.

Come si individuano gli eredi e i legatari? Successione testamentaria e legittima
Gli eredi e i legatari possono essere stati individuati dallo stesso de cuius, quando era ancora in vita, con un apposito negozio giuridico, che prende il nome di testamento: è questa la successione testamentaria.
In mancanza di testamento, gli eredi sono individuati dalla legge nelle persone del coniuge e di coloro che intrattengono i più stretti rapporti di parentela con il de cuius: si parla in questo caso di successione legittima.
Si noti che, a differenza degli eredi, i legatari possono essere designati solo con testamento; la disposizione testamentaria che li individua prende il nome di “legato”.


Nota: se fra i chiamati a succedere per legge ci sono i discendenti del de cuius, essi escludono ogni altro parente e concorrono con il solo coniuge superstite. Il coniuge invece concorrerà, oltre che con i figli del defunto anche con gli ascendenti legittimi, fratelli e/o sorelle del defunto, a meno che non ci siano discendenti.

 

Si può liberamente disporre di tutto il patrimonio in testamento? La quota di riserva

In caso di successione testamentaria, la legge italiana protegge i congiunti più stretti, limitando la quota di cui il de cuius potrà disporre con il proprio testamento: una parte del patrimonio dovrà infatti essere riservata a determinati soggetti, detti “riservatari” o “legittimari”, anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore.

Nel codice civile vengono individuate con chiarezza le quote disponibili e le quote non disponibili, ossia di quale parte del patrimonio il testatore potrà liberamente disporre e di quale parte invece debba essere riservata ai legittimari.

Nota: non ricadono in successione il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e le assicurazioni sulla vita.

 

Cosa sono i patti successori?
In alcuni ordinamenti è previsto che si possano stipulare convenzioni, dette patti successori, fra due o più soggetti, con le quali si dispone della propria successione, oppure si obbliga a formulare il testamento in un determinato modo, o con le quali un parte attribuisce all’altra la qualità di erede o legatario.

Nell’ordinamento italiano i patti successori sono espressamente vietati (art. 458 del codice civile).

 

La dichiarazione di successione dal punto di vista fiscale

Chi ha l’obbligo di presentare la successione?

In caso di successione mortis causa, saranno tenuti a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, sarà sufficiente presentarne una.

Non c’è obbligo di prestare la dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore inferiore ai 100.000,00 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Come, dove e quando va presentata la dichiarazione?

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione va presentata in copia cartacea all’Agenzia delle Entrate nella circoscrizione dove era fissata l’ultima residenza del defunto.
Nei successivi 30 giorni dalla presentazione sarà necessario presentare anche la richiesta di voltura degli immobili all’agenzia del territorio competente.

Da cosa è composto il patrimonio ereditario?
Con la successione, uno o più soggetti (i successori) subentrano in tutti i diritti, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius.

Nell’attivo ereditario rientrano tutti i beni appartenuti al defunto, nello specifico:

  • i beni immobili
  • i beni mobili di qualsiasi tipologia, con esclusione dei titoli di Stato e degli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico
  • le azioni e le partecipazioni in società
  • il denaro, i gioielli, la mobilia, cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni.

Nota: Se vi fossero beni in comproprietà con altri soggetti, essi partecipano all’attivo ereditario limitatamente alla quota posseduta dal de cuius.

Rimangono invece esclusi ai fini dell’imposta tutti i titoli di Stato (Bot, CCT etc.), anche quelli emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea. Sono inoltre esenti da imposta di successione le aziende (compresi i rami d’azienda o le quote di partecipazione ad aziende) se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

Nel passivo ereditario rientrano invece:
i debiti del defunto
le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi sei mesi
le spese funebri

L’imposta di successione sarà applicata sull’asse ereditario ossia sulla differenze fra l’attivo e il passivo ereditario.

Come si calcola l’imposta di successione?

Nel calcolo dell’imposta di successione sono previste aliquote diverse a seconda del grado di parentela degli eredi, come riportato nello schema seguente:

tabelle-3-def

Nota: in caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabili è di € 1.500.000,00.

Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecarie e catastali, rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%, da versare con il modello F23 in autoliquidazione, ossia dovranno essere versate dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Anche qualora gli eredi abbiano i requisiti per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa, entrambe le imposte sono comunque dovute nella misura fissa di € 200,00.

Come si versa l’imposta?

L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione. L’imposta dovrà essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, mediante l’utilizzo del modello F23.

 

 

 

 

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