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Novità fiscali 2020

Tempo di lettura: 12 minuti

Di seguito alcune delle numerose novità introdotte dalle disposizioni normative di fine 2019

Contrasto alle indebite compensazioni

Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:

– necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;

– obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:

– non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,

– il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente,

quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

– risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Quota versamenti in acconto imposte sui redditi

A partire dal 28 ottobre 2019 per i contribuenti soggetti agli Isa, i versamenti di acconto di IRES, IRPEF, IRAP sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.

Detrazioni fiscali 2020

La legge di Bilancio contiene la riforma delle aliquote Irpef al 19%. La detrazione piena spetta solo fino a 120mila euro di reddito, poi si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a quota 240mila euro. Fanno eccezione mutui prima casa e spese sanitarie. C’è anche un nuovo paletto relativo al metodo di pagamento, che per poter utilizzare la detrazione Irpef al 19% deve essere tracciabile.

Questo significa che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, è necessario effettuare pagamenti tracciati ad esempio per le seguenti categorie di spese:

–      Interessi passivi mutui prima casa

–      Quote di iscrizione e abbonamenti per ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

–      Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

–      Spese mediche

–      Veterinarie

–      Funebri

–      Frequenza scuole e università

–      Assicurazioni rischio morte

–      Erogazioni liberali

–      Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

–      Affitti studenti universitari

–      Canoni abitazione principale

–      Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

–      Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

DUE ECCEZIONI: Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Casa

Prorogati nelle attuali misure le precedenti agevolazioni, e introduzione del bonus facciate. Quest’ultimo è una nuova detrazione al 90%, senza limiti di spesa, per i lavori anche di manutenzione ordinaria (quindi, anche tinteggiatura o ripulitura) su facciate e balconi. Prorogate nell’attuale misura le altre agevolazioni, quindi:

Bonus ristrutturazione edilizia: al 50% fino a 96mila euro di lavori.

Bonus riqualificazione energetica: al 65%, con tetti di spesa che variano a seconda della tipologia di lavori.

Bonus mobili: al 50% fino a 10mila euro.

Bonus verde: al 39% fino a 5mila euro. Questa proroga è contenuta nel Milleproroghe.

Auto e moto

Si applica anche nel 2020 (provvedimento nel Milleproroghe) il beneficio per chi rottama uno scooter fino alla categoria Euro 4 acquistandone uno ibrido o elettrico: sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, praticato direttamente dal rivenditore, con tetto a 3mila euro. Per gli automobilisti, invece, una novità nel decreto fiscale: il bollo auto dal 2020 si paga esclusivamente utilizzando la piattaforma PagoPA.

Estensione del reverse charge IVA

Viene prevista l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

L’efficacia di tale disposizione, la quale non si applica alle prestazioni resa alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

Regime forfetario

Per applicare il regime forfettario nel 2020, bisogna rispettare nuovi requisiti, oltre a quello che prevede un tetto massimo di ricavi pari a 65mila euro: spesa massima fino a 20mila euro per collaboratori (lavoro accessorio, dipendente, parasubordinato). I redditi da lavoro dipendente si possono sommare solo se inferiori a 30mila euro (tetto che non si applica se il rapporto è cessato).

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Viene previsto che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica e Sistema tessera sanitaria

Viene esteso anche al periodo d’imposta 2020 il divieto per i soggetti tenuti e non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di emettere fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Inoltre, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dal 1° luglio 2020 sono tenuti all’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Esterometro

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L’attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.

Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta da versare, della sanzione ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.

Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Estensione del ravvedimento operoso

Viene abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).

In riferimento all’IMU, al fine di evitare il trasferimento fittizio di uno dei coniugi che serviva ad evitare il pagamento del tributo, è introdotta una normativa più rigida per le prime case fittizie, in particolare per quelle che sono riferite a comuni di villeggiatura. D’ora in poi è previsto che per uno stesso nucleo familiare non sia più possibile avere più di una abitazione principale, anche se in comuni diversi. Infine l’IMU ingloberà anche la vecchia Tasi ma tale variazione costituisce, di fatto, solo una semplificazione dell’adempimento dato che il gettito, di fatto, non si ridurrà perché le attuali aliquote Tasi saranno incorporate nella nuova Imu.

Modello 730

Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal 1° gennaio 2021; infatti i soggetti interessati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille:

– entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;

– entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

Utilizzo del contante

Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:

– dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;

– a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Lotteria degli scontrini

Slitta dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

Inoltre, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Scompare, quindi, la sanzione da 100 a 500 euro in caso di rifiuto.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività d’impresa, arte e professioni spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2010, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Sanzioni per mancata accettazione pagamenti con POS

Nel testo approvato dal Senato è confermata la cancellazione delle sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte elettroniche.

Tassa sulla plastica

La Legge di bilancio 2020, istituisce una imposta sul consumo dei Manufatti Con Singolo Impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i dispositivi medici e i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L’imposta sul consumo di MACSI è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

I soggetti passivi dell’imposta dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione trimestrale in cui saranno indicati tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro  la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione trimestrale, tramite Modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
In caso di:

·      mancato pagamento dell’imposta si applica la sanzione dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;

·      ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;

·      tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

L’attuazione di tale nuova disciplina è demandata ad un provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Viene altresì istituito un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI stabilito nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 20.000 € per ciascun beneficiario e può essere utilizzato solo in compensazione.

Industria 4.0 Legge di bilancio 2020

Con riferimento a Impresa 4.0 la manovra approvata destina risorse per il finanziamento degli incentivi. Il super e iperammortamento relativi a Impresa 4.0 sono cancellati perché ora è introdotto un nuovo sistema basato sul credito d’imposta. Dal 2020 è previsto un credito d’imposta del 6% per gli investimenti per i beni precedentemente riconducibili al superammortamento, che viene elevato (in una percentuale compresa tra il 20% ed il 40%) per i beni precedentemente identificabili con l’agevolazione prevista per l’iperammortamento. Viene anche previsto un credito di imposta per ricerca e sviluppo che sono estesi anche all’innovazione tecnologica destinata al 4.0, al design e alla transizione green.

Agricoltura

Mix di misure a favore degli agricoltori, dalla proroga dell’esenzione sui redditi dominicali ed agrari allo sconto per gli operatori florovivaistici, all’esenzione dai contributi per i giovani agricoltori. Incentivati gli investimenti in innovazione, nel bio e in favore delle imprese femminili con finanziamenti e crediti d’imposta ad hoc.

Novità in materia di reati penali-tributari

In materia di reati penali-tributari la legge di conversione del decreto fiscale apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000:

Dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (ad esempio le frodi carosello): la sanzione in forma di reclusione è pervista da un minimo di 4 anni ad un massimo di 8 se l’imposta evasa supera i 100 mila euro. Se l’imposta evasa non supera i 100 mila Euro la pena va da un minimo di 1 anno e mezzo ad un massimo di 6 anni. Non sono previste soglie minime di punibilità, potendo integrare reato anche l’evasione di un solo euro.

Dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di artifici in contabilità: il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente ricavi o aumenta artificiosamente i costi. Il tutto avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l’accertamento tributario da parte degli organi di verifica. Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto. Oppure, il caso di una omissione dalla registrazione in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa. Per questa fattispecie è prevista la pena detentiva da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni. vista la pena detentiva da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni.

Per l’applicazione del reato c’è bisogno del superamento congiunto di 2 soglie di punibilità:

Evasione di imposta di 30.000,00 euro per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);

L’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.

Infedele dichiarazione dei redditi, IRAP o Iva: La fattispecie di reato si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione Iva ricavi inferiori al reale. Oppure costi “inesistenti“.

Ad esempio configura il reato l’indicazione in dichiarazione dei redditi di un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità. Il reato si alimenta in questo caso con costi “artificiali” inseriti in bilancio. La pena prevista va dai 2 ai 4 anni e mezzo di reclusione.

Il reato tributario di dichiarazione infedele si verifica al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

Evasione d’imposta di 100.000,00 euro per ogni singola imposta (anziché 150.000 euro), quindi ad esempio IRES/IRPEF o IVA;

Elementi attivi sottratti all’imposizione (ricavi o costi) di almeno 3.000.000,00 euro. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3.000.000,00 euro.

Omessa dichiarazione dei Redditi, Iva o del Sostituto d’imposta

La fattispecie di reato si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali. Il reato è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

Il reato si consuma quando l’imposta evasa (Ires/Irpef e Iva) supera i 50.000,00 euro per ogni singola dichiarazione omessa.

E’ inoltre introdotto il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta (chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila). In questo caso la pena prevista va da 1 anno e sei mesi a 4 anni di reclusione.

Emissione di fatture di vendita false

La fattispecie di reato si commette, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si emettono o rilasciano a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi. L’obiettivo è quello di consentire a questi di evadere le imposte.

L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Il reato è punito con la reclusione da 1 anni e 6 mesi a 6 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.

Omessi versamenti di imposte

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DI ACCONTO

La soglia per l’omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) è di 150.000,00 euro. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

OMESSO VERSAMENTO DI IVA

Per l’omesso versamento IVA (articolo 10-ter), la soglia penale è di 250.000,00 euro. La soglia è riferita all’IVA dovuta e non versata per ogni periodo di imposta. L’IVA è quella risultante dalla dichiarazione annuale. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 euro. La sottrazione al pagamento deve avvenire con alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui. Il tutto al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad Euro 200 mila di applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.

Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario 

Viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario.

In altri termini, tali delitti non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

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