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Bonus export digitale per le microimprese manifatturiere: ancora fondi disponibili

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Bonus Export Digitale è la misura nazionale varata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall’Agenzia ICE con il supporto di Invitalia, che punta ad incentivare, con un contributo a fondo perduto, il rafforzamento della presenza internazionale delle microimprese manifatturiere, tramite l’implementazione di nuove soluzioni digitali.

I destinatari della misura sono le micro imprese, le reti di imprese ed i consorzi (min. 5 micro imprese aderenti) appartenenti al settore manifatturiero ossia che svolgono un’attività identificata all’interno delle macrocategorie ATECO C comprese tra il codice 10 al 33.

Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

  • avere meno di 10 dipendenti
  • avere il fatturato annuo o il totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
  • aver avviato da almeno un anno la fatturazione dei prodotti commerciali;
  • avere sede legale in Italia o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia;
  • essere attive e iscritte al RI;
  • essere in regola con la posizione contributiva (DURC regolare).

Saranno ammissibili a contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari successivamente alla presentazione della domanda e riguardanti le seguenti tipologie di spesa:

  1. spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi;
  2. spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface);
  3. spese per la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
  4. spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti;
  5. spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di blacklink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social, spese di lead generation e lead nurturing;
  6. servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri;
  7. spese per l‘iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione;
  8. spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
  9. spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi;
  10. ogni altra spesa per servizi strettamente connessi con le finalità del presente accordo.

Si sottolinea che saranno ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico.

 

Per quanto riguarda i prestatori di servizi, il bando specifica che i soggetti fornitori dovranno obbligatoriamente essere iscritti in un apposito elenco previsto da Invitalia.  Per potersi iscrivere, i soggetti fornitori dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • essere costituiti in forma societaria;
  • essere iscritti al Registro delle Imprese ed essere in stato di attività;
  • non essere in stato di scioglimento o di liquidazione e non essere sottoposti a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità e ad accordi di ristrutturazione del debito;
  • avere sede legale od operativa nell’Unione Europea;
  • avere realizzato, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda, servizi o prestazioni relativi ad una o più delle spese ammissibili per un ammontare pari ad almeno 200.000 euro;
  • svolgere un’attività coerente con le finalità del presente accordo, come riscontrabile dall’oggetto sociale previsto da statuto o atto costitutivo;
  • essere operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 45 del decreto-legislativo n. 50/2016 non ricadenti nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto-legislativo n. 50/2016.

In ogni caso non potranno iscriversi all’elenco dei fornitori qualificati le società che hanno richiesto presentato richiesta come beneficiari.

Per le microimprese l’agevolazione sarà riconosciuta nelle forma di contributo a fondo perduto in regime de minimis pari a 4.000 euro, per costi ritenuti ammissibili pari ad almeno 5.000 euro al netto dell’IVA, mentre per le reti e i consorzi è previsto un contributo di 22.500 euro, a fronte di un investimento minimo di 25.000 euro. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dedicato.

Al momento è ancora possibile presentare domanda così come è possibile iscriversi all’elenco delle società fornitrici.

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