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Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e sistemi di informazioni creditizie

Tempo di lettura: 4 minuti

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è un organismo che costituisce il più importante sistema informativo nazionale circa i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela. Si tratta sostanzialmente di un database informatico alimentato mensilmente da un flusso di dati o, più precisamente, da segnalazioni e comunicazioni trasmesse dagli istituti bancari alla Banca d’Italia.
In tale archivio confluiscono così i dati relativi a tutti i rapporti di credito, di affidamento, di finanziamento e/o di garanzia in essere presso tutti gli istituti di credito, anche relativi ad eventuali terzi prestatori di garanzia, L’obbiettivo è quello di creare un sistema che consenta di offrire agli istituti bancari una visione il più possibile fedele e completa delle posizioni di rischio che ciascun cliente ha con il sistema creditizio.
Ciò assolve l’esigenza di valutare, preliminarmente alla concessione del credito, il grado di affidamento e successivamente di monitorare il “rating” finanziario di ciascun cliente acquisito.

È dunque importante, sia per l’azienda che per il privato consumatore, avere una buona conoscenza delle norme che regolano e disciplinano la trasmissione dei dati aziendali creditizi e finanziari, la loro conservazione negli archivi, il significato e l’importanza attribuibile a ciascuna tipologia di segnalazione al fine di evitare di commettere superficiali errori finanziari e di tutelarsi al meglio in presenza di eventuali, quanto probabili e frequenti, errate segnalazioni effettuate dalle Banche e dagli intermediari, e di poter quindi chiederne la correzione e successivamente, eventualmente, poter avviare ogni opportuna azione per il ristoro dei danni economici subiti.

OBBLIGHI COMUNICATIVI E TEMPISTICHE DEGLI ISTITUTI BANCARI
Tempistiche di segnalazione
I dati contenuti nel documento informativo trasmesso dalla Banca d’Italia mostrano la situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese di riferimento disponibile e devono essere inviati dalle banche e intermediari entro il 25° giorno del mese successivo, sempre che l’intera esposizione del cliente sia pari o superiore a 30.000.00 euro. I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita delle sofferenze devono essere comunque sempre segnalati, indipendentemente dal loro importo.
Per ciascun soggetto segnalato la Centrale Rischi aggrega, quindi, le segnalazioni trasmesse mensilmente o infra mensilmente da tutti gli Istituti, calcolando la posizione complessiva a rischio del soggetto (posizione globale di rischio) verso il sistema creditizio. Tale posizione non riporta il dettaglio degli intermediari.
Banche e intermediari sono tenuti a comunicare alla Centrale Rischi le situazioni di sconfino dal fido o gli insoluti relativi al pagamento di rate o rimesse secondo la seguente tempistica:

Le Banche devono inviare flussi informativi inframensili al verificarsi dei seguenti particolari eventi:

  1. Gli eventi che hanno interessato la propria clientela, quali passaggio a sofferenza, estinzione della sofferenza, ristrutturazione di una o più linee di credito;
  2. La regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il rientro degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti revolving.

Classificazione delle segnalazioni:

  1. Crediti per cassa: anticipo s.b.f., leasing, mutui, prestiti personali, aperture di credito in c/c;
  2. Crediti di firma: avalli, fideiussioni e altre simili garanzie;
  3. Garanzie ricevute: garanzie reali rilasciate da soggetti terzi rispetto all’affidato, garanzie personali, garanzie reali, garanzie ricevute da fondi di garanzia;
  4. Derivati finanziari: contratti derivati sottoscritti dai clienti e negoziati over the counter.
  5. Sezione informativa: in questa sezione del documento sono generalmente riportate le informazioni relative a operazioni effettuate per conto terzi o le operazioni relative a gruppi societari poste in essere da aziende capofila, nonché le segnalazioni relative a crediti scaduti relativi a rischi autoliquidanti, crediti passati in perdita, crediti ceduti a terzi.

In ordine al concetto di sofferenza, che comporta la segnalazione di carattere senza dubbio più grave e penalizzante per il segnalato, la Banca d’Italia ha chiarito che tale status deve risultare ed essere frutto di un’attenta valutazione, da parte della Banca, della complessiva situazione economica e finanziaria del soggetto. La banca, dunque, deve segnalare la sofferenza solo quando ha motivo, oggettivamente fondato, di temere la difficoltà di recupero del credito; Resta comunque una scelta discrezionale dell’istituto fare o meno la segnalazione.

Le SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie)
Come detto, esistono, oltre alla Centrale Rischi, altri archivi informatici gestiti da soggetti privati che svolgono una funzione analoga a quella svolta dalla Centrale Rischi e che vengono denominati SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie); in essi confluiscono gli analoghi dati relativi ai rapporti di credito presenti presso banche e intermediari. I principali archivi informatici privati sono:
CRIF S.p.A. (Centrale Rischi Informazioni Creditizie)
CTC (Consorzio per la Tutela del Credito)

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Essi, sebbene aggiornati con cadenza mensile, hanno sistemi di funzionamento parzialmente differenti rispetto a quelli che regolano la CR di Banca d’Italia.
La normativa, in particolare, prevede, in merito alla tipologia, modalità di conservazione e cancellazione “in automatico” dei dati presenti negli archivi informatici privati anzi citati, le seguenti tempistiche:

La questione più significativa o di maggiore interesse riguarda le errate segnalazione effettuate alle SIC dagli intermediari, che sono, purtroppo, assai frequenti. Le illecite segnalazioni possono essere suddivise in queste tre casistiche principali:

  1. errori derivanti dalla attribuzione dell’esposizione creditizia ad un soggetto diverso, causata, ad esempio, da ipotesi di omonimia;
  2. indicazione di un’esposizione creditizia o di uno sconfino per un importo maggiore rispetto alla linea di credito accordata al soggetto segnalato; in questa casistica rientrano tutte le ipotesi in cui al soggetto segnalato viene illegittimamente imputata una situazione di sofferenza; poiché la segnalazione a sofferenza, come visto, è una valutazione discrezionale effettuata dalla banca, può capitare che la stessa incorra in errori di valutazione.
  3. erronea classificazione della linea di credito concessa in relazione alla classificazione dei fidi.

In questi casi, accertata preliminarmente l’illegittimità della valutazione e della relativa segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca, il soggetto segnalato potrà chiedere dapprima la cancellazione o la modifica della segnalazione e, successivamente ed eventualmente, il risarcimento dei danni da essa causati.

È importante avere una conoscenza di base e aggiornata della propria situazione creditizia, ovvero della propria Centrale Rischi, in quanto la stessa costituisce per i soggetti imprenditori un importante “biglietto da visita dell’impresa” nei confronti del sistema creditizio, sia al momento della richiesta di un finanziamento come di quella della rinegoziazione delle condizioni. La concessione del credito e le condizioni alle quali lo stesso viene accordato sono condizionate dalle credenziali che il richiedente presenta al momento della domanda.

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